Come Progettare un ascensore esterno
Ascensore esterno e problematiche condominiali
Ovviamente andare d’accordo tra vicini dovrebbe essere prima di tutto un senso di civiltà, ma la civiltà oggi si limita solo ad avere una buona tecnologia, magari ottime auto di livelli medio alti, essere abbastanza furbi da sfruttare il prossimo e possibilmente senza dire grazie e tutto termina qua.
Se andiamo a cercare sul vocabolario civiltà è evoluzione anche nei rapporti con le persone e rapporti civili sono rapporti evoluti. Ecco che laddove ci si trova a dovere prendere delle decisioni importanti che riguardano la collettività, vuoi per scarsa conoscenza, vuoi perché qualcuno pratica come sport nazionale quello di intralciare deliberatamente la libertà altrui, in maniera più o meno palese, ecco che cominciano i guai. Allora non basta più solo un tecnico, ma ci vorrebbe continuamente un avvocato tecnico.
Oppure semplicemente ci si deve fermare, fare dieci respirazioni, sfoderare il più raggiante dei sorrisi ed informarsi in modo approfondito e senza dare possibilità di replica.
Intanto all’interno dell’assemblea condominiale l’ascensore può essere fatto e pagato anche da un solo condomino, laddove ce ne sia la necessità, senza che gli altri condomini possano opporsi, sono esonerati dal pagare ovviamente e ovviamente l’opera non deve essere causa d’instabilità strutturale. E’ vero che un condomino può opporsi e bloccare i lavori laddove si può presentare il caso d’inservibilità di parti comuni. Il concetto di inservibilità della cosa comune non può però consistere nel semplice disagio subìto rispetto alla sua nomale utilizzazione, ma è costituito dalla sua concreta inutilizzabilità secondo la sua naturale fruibilità (Cassazione, sentenza n. 18334/2012).
Varie sono le sentenze che legittimano la costruzione di un ascensore condominiale al fine di rendere accessibile un immobile.
Esiste in ogni caso un “principio di solidarietà condominiale” che ha un peso nelle decisioni tra vicini di casa, soprattutto se agevolano chi è disabile oppure semplicemente anziano.
Il principio è stato recepito, oltre che da consolidata giurisprudenza (vedi da ultimo Cassazione, n. 16486/2015), anche dalla riforma del condominio (legge n. 220/2012), che modificando l’articolo 1120 del Codice civile ha disposto che le innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche, tra cui appunto l’installazione dell’ascensore, possono essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea portatori di almeno la metà del valore millesimale.
La disciplina si applica in via generale a tutti gli edifici, non necessariamente solo a quelli in cui dimorino soggetti affetti da menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, perché la norma serve a consentire la “visitabilità” degli edifici da parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi, compresi eventuali portatori di handicap. Persone condominiale.